Aggiornamento DPCM 24 ottobre che chiuse e chi rimane aperto

L’elenco delle attività che possono rimanere aperte o devono chiudere, aggiornato al DPCM 24 ottobre 2020.

Il provvedimento – le cui disposizioni si applicano a partire dal 26 ottobre e sono efficaci fino al 24 novembre 2020 – sostituisce, modificandole in parte, le previsioni del DPCM del 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal DPCM 18 ottobre 2020, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale.

 

Dalle ore 5.00 alle ore 18.00
Consumo al tavolo per max 4 persone, salvo che siano tutti conviventi
Dopo le 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico
Consegna a domicilio consentita
Asporto fino alle 24.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
Ristorazione senza limiti di orario negli alberghi e nelle strutture ricettive
Attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale
Esercizi di somministrazione degli alimenti e bevande nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aereoporti

 

CENTRI BENEESSERE

CENTRI TERMALI *

CONVEGNI, CONGRESSI

FESTE

GITE

IMPIANTI SCIISTICI

PALESTRE

PISCINE E CENTRI NATATORI

SALE GIOCHI, SALE SCOMESSE, SALE BINGO

SALE CINEMATOGRAFICHE **

SALE DA CONCERTO **

SALE DA BALLO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI **

SALE TEATRALI

*fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza
**sia al chiuso che all’aperto

 

 

  • Viene “fortemente raccomandato” di evitare spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per motivi di lavoro, studio, salute, situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (comma 4).
  • Vengono confermate le raccomandazioni per le attività professionali, con la precisazione, in ordine alla assunzione dei protocolli di sicurezza anti-contagio, che resta fermo l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti (comma 9, lett. ll).